Patente a crediti: il sollecito dell’Ispettorato e la sospensione della patente
Con la Nota INL n. 376 del 7 ottobre 2024, firmata dal Direttore dell’Ispettorato Paolo Pennesi, si indica che, come noto, “a decorrere dal 1° ottobre 2024, l’Ispettorato del lavoro ha reso disponibile sul proprio Portale dei servizi (servizi.ispettorato.gov.it/) il Servizio per l’istanza della Patente a Crediti”.
Tuttavia allo stato attuale, “la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza in questione”.
A questo proposito la nota rammenta che “la possibilità di autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una PEC è stata prevista in ragione dell’opportunità di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti”. Ma, come evidenziato nella circolare n. 4/2024, “la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l’istanza tramite il Servizio online di cui sopra”.
Ne consegue – continua la nota – che “coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024”.
È dunque auspicabile che gli operatori “procedano per tempo a formulare l’istanza online onde evitare una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. Una tale eventualità, infatti, potrebbe causare disguidi e rallentamenti nelle, pur semplici, operazioni richieste all’operatore”.
E la nota INL invita le Associazioni e gli Ordini Professionali affinché, nei loro rispettivi ruoli di assistenza professionale e di categoria, diano “corretta informazione di quanto sopra alla più ampia platea dei soggetti interessati collaborando, in tal modo, alla corretta applicazione del nuovo sistema della Patente a Crediti”.
Patente a crediti e circolare 4/2024: la sospensione della patente
Torniamo ora alla circolare INL del 23 settembre 2024 e ci soffermiamo, brevemente, sul provvedimento cautelare di sospensione della patente.
Si indica che ai sensi dell’art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ‘se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14’.
La circolare segnala che il DM 132/2024 introduce una “disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato ‘dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente’”: il provvedimento “va dunque rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico”. E gli Uffici territoriali, “prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento”.
Si ricorda che i presupposti per l’adozione del provvedimento, sempre con riferimento al DM 132/2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:
‘da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo D.lgs. n. 81/2008, almeno a titolo di colpa grave’;
‘da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave’.
Si segnala poi che l’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente a crediti “compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro tant’è che, secondo il D.M., ‘l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento (…) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni’.
In particolare, le indagini dovranno “incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente”. E pur tenendo conto che “l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G.” (autorità giudiziaria), l’organo accertatore “dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta ‘almeno a titolo di colpa grave’ di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del ‘più probabile che non’, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”.
A tal fine – continua la circolare – “in linea generale, va ricordato che la ‘colpa grave’ è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:
per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l’omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico”.
In definitiva “solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato”.
Laddove, invece, “dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio”.
Fonte: Puntosicuro