Spazi Confinati: quando una rivisitazione delle attuali norme?

Oggi, quando si parla di “ Spazi Confinati”, gli addetti ai lavori fanno riferimento al decreto 14 settembre 2011, n. 177, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2011, n. 260 ed è entrato in vigore il 23/11/2011.

Come noto, il provvedimento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi chiamati a operare in tutti quegli ambienti sospetti d’inquinamento o confinati citati dagli artt. 66 e 121 del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 3 dell’Allegato IV del citato Decreto.

Per quanto riguarda la verifica dell’idoneità professionale, fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento, restano applicabili i criteri prescritti dall’art. 26, co. 1, lett. a).

Il citato provvedimento non ha previsto eccezioni alcune anche per le aziende che, invece di affidare i lavori in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati ad imprese esterne o lavoratori autonomi, effettuano con il proprio personale dipendente tali interventi.

Come tutti i provvedimenti emanati sotto spinte emozional-emergenziali, il citato decreto presenta diversi errori ed incongruenze. La prima, difficilmente immaginabile, visto che un simile provvedimento passa da almeno due uffici legislativi prima di essere pubblicato, è proprio nel titolo. Infatti, andando a guardare la Gazzetta Ufficiale questa riporta come titolo il seguente:

<< Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti [1], a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.>>

Un errore di questo tipo ci può stare, visto che può succedere anche di peggio come, ad esempio, la sentenza della Cassazione dove il termine “P.Q.M.” era accompagnato da un epiteto più consono ad una discussione tra avvinazzati all’interno di una bettola di terz’ordine che nelle aule di Giustizia.

Il vero problema è che a distanza di più di 11 anni, nessuno si sia posto il problema di correggere l’errore.

Altra particolarità è che il nostro Paese è l’unico al mondo ad aver introdotto una differenziazione tra <<ambienti sospetti d’inquinamento>> e <<ambienti confinati>>.
Nel resto del mondo si parla solo di <<spazi confinati>> ….. ma si sa, noi in Italia <<siamo differenti!>>.

A seguire non si può non notare che il legislatore sia andato ben oltre il dettare le regole per la qualificazione e selezione e si sia inventato un art. 3 scritto malissimo e, pertanto, anche confusionario, dove spicca un nuovo criterio per stabilire la durata dell’attività informativa a carico del datore di lavoro committente su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Secondo il legislatore l’attività informativa <<va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno>>.

Francamente, il parametro per la misura del tempo relativo all’informazione, e cioè il <<giorno>>, sembra piuttosto fuori luogo almeno per un paio di motivi.

Innanzi tutto, il tempo dedicato all’informazione e alla formazione si è sempre misurato in ore e non in giorni; poi, fissare a priori un tempo da dedicare all’attività informativa senza tenere conto della tipologia, della durata e della complessità del lavoro da eseguire all’interno degli spazi confinati, è quantomeno indice di approssimazione se non di scarsa conoscenza delle diverse realtà lavorative.

Infatti, se da una parte, un “giorno” da dedicare all’informazione preventiva da parte del datore di lavoro committente, è palesemente eccessivo per svolgere la sostituzione di un galleggiante all’interno di un serbatoio (lavoro che dura, al massimo, un’ora compresa la fase di preparazione e ripristino), dall’altra un “giorno” potrebbe essere insufficiente per eseguire lavori nell’ambito del revamping di parte degli impianti all’interno di una raffineria.

Continuando con le dimenticanze del legislatore va segnalato che il DPR n. 177/2011:

non fornisce una chiara definizione di cosa s’intenda per <<Ambiente sospetto d’inquinamento o confinato>> rimandando, per una pseudo definizione degli stessi, agli artt. 66, 121 ed al p. 3 dell’allegato IV al D. Lgs. n. 81/2008;
non richiede ai committenti che non sono datori di lavoro di attenersi agli obblighi del Decreto previsti all’art. 2 comma 2 e all’art. 3, commi 1 e 2 (le imprese devono comunque osservare quanto previsto dall’art. 2 comma 1);
non prende in considerazione il fatto che uno spazio confinato possa sussistere all’interno di un cantiere dove vengono svolti lavori edili o d’ingegneria civile e dove, per il principio di specialità è il Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a dettare le regole;
si dimentica che per i lavori in sotterraneo, dove possono sussistere “spazi confinati” bisogna fare riferimento al DPR n. 320/1956 <<Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo>> che rimane sempre in vigore visto che non è mai stato abrogato;
salta a piè pari i collegamenti con altre norme speciali vigenti in particolari settori come, ad esempio, lo stesso Titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive), il D. Lgs. n. 624/1996, il DPR n. 128/1959 (Regolamento di polizia delle miniere), il D. Lgs. n. 272/1999, ecc. dove possono sussistere gli spazi confinati.

Inoltre, l’assenza di disposizioni tecniche, organizzative e procedurali idonee a prevenire e proteggere i lavoratori che operano all’interno degli spazi confinati, non è stata ritenuta così importante, nonostante fosse stata oggetto di specifica segnalazione, da essere inserita tra le <<Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14>> dell’Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dalla L. n. 215/2021.

Fonte: Puntosicuro