Attività di intrattenimento e di spettacolo: la nuova RTV antincendio -DM 22 novembre 2022

Decreto 22 novembre 2022: regola tecnica per attività di pubblico spettacolo
La nuova Regola Tecnica verticale per le attività di intrattenimento e di spettacolo introduce

  • nel Codice di prevenzione Incendi il Capitolo V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”;
  • nell’elenco attività soggette contenuto nel DPR 151/2011 la voce n. «0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;» .

Il Decreto contiene all’Allegato I la Regola Tecnica V15 così organizzata:

  • Campo di applicazione Definizioni Classificazioni;
  • Valutazione del rischio di incendio;
  • Strategia antincendio Reazione al fuoco Resistenza al fuoco Compartimentazione Esodo;
  • Gestione della sicurezza antincendio Controllo dell’incendio;
  • Rivelazione ed allarme Controllo di fumi e calore Sicurezza impianti tecnologici Altre indicazioni.

Cosa si intende per attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico?
Per attività di intrattenimento ai sensi del DM 22/11/22 si intendono le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo definite all’allegato 1 del DPR 151/2011 individuate con (l’introdotta) “nuova voce” n.65, sia che si tratti di attività già esistenti che di nuova realizzazione.

Quali sono le attività di intrattenimento e di spettacolo
In particolare, le attività di intrattenimento/spettacolo sono definite:

  • attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ad esempio, “la danza” (sale da ballo, discoteche, …), i concerti, gli spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, i locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, le rappresentazioni teatrali (es. spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, …), le conferenze, i congressi, le proiezioni cinematografiche (es. teatri, cinema-teatri, auditorium, sale convegno, cinematografi, teatri di posa per riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, …).
  • Complessi multifunzionali: attività comprendenti ambiti di intrattenimento e di spettacolo ed ulteriori ambiti con attività diverse, caratterizzati da organicità funzionale, anche afferenti a diversi soggetti responsabili (attività quali cinema, auditorium, sale convegni, …, inseriti in centri commerciali o poli fieristici).
  • Sala: ambito dell’attività destinato agli spettatori o agli avventori per assistere o partecipare a intrattenimenti o spettacoli vari.
  • Scena: ambito dell’attività destinato alla rappresentazione di spettacoli; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari, le ulteriori attrezzature e gli allestimenti necessari all’effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere.

La scena può essere:
di tipo separato dalla sala, quando è separata dalla sala e dai locali di servizio e retropalco con elementi resistenti al fuoco, ad eccezione del boccascena, per il quale è ammessa la comunicazione diretta con la sala;
di tipo integrato nella sala, quando costituisce un unico ambito con la sala[1].

Deposito di servizio alla scena: locale destinato a contenere gli scenari e le attrezzature per lo spettacolo in programmazione.
Quali attività di intrattenimento/spettacolo sono escluse dalla Regola Tecnica di Prevenzione Incendi 2022
Sono esclusi dalla regola tecnica:

  • i luoghi non delimitati;
  • gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
  • le attrazioni di spettacolo viaggiante regolati con legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.

Fonte: Insic