Requisiti Formatori E-learning per corso lavoratori: Interpello n.7/2018
Con Interpello n.7/2018 la Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro risponde ad un quesito circa le caratteristiche ed i requisiti dei formatori per i corsi in modalità e-learning, con particolare riferimento proprio all’ultimo Accordo Stato-Regioni per la formazione del 2016.
Quest’ultimo indica i soggetti formatori escludendo dal novero i datori di lavoro che vogliano organizzare corsi di formazione per i propri lavoratori.
Il CNR richiama la normativa applicabile (Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (n. 221/CSR) e il contenuto dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/08 che prevede che anche il datore di lavoro “può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I”.
Nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (n.128/CSR) all’Allegato II (REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITÀ E-LEARNING) punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” si prevede che: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A…..”.
Poiché l’allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato I del 21 dicembre 2011, il rimando all’elenco dei formatori di cui al punto 2 dell’Allegato A sembra riguardare anche i corsi per la formazione dei lavoratori, contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro.
Pertanto, il CNR chiede conferma che l’applicazione delle disposizioni dell’Allegato II dell’Accordo del 7 luglio 2016 riguardi esclusivamente i soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), e non si estenda anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità E-learning per i propri lavoratori.
Secondo la Commissione interpelli
Si ricorda innanzitutto che l’Accordo del 7 luglio 2016, nella parte titolata “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”, prevede “la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina”.
Pertanto, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (vedi sotto) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.
Fonte: Insic