Sistemi antincendio: obbligo di comunicazione delle sostanze ozono lesive
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TERRITORIO E DEL MARE
Scade il 30 settembre il termine per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, per dare comunicazione delle quantità detenute ai Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il formato di cui all’allegato I del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa Europea”
In attuazione del Protocollo di Montreal la Comunità Europea ha adottato nel giugno del 1994 il Regolamento CEE 3093/94 abrogato dal Regolamento (CE) n. 2037/2000 per il controllo delle sostanze dannose per la fascia di ozono. Dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che abroga i precedenti regolamenti ed il Regolamento (UE) n. 744/2010 relativo agli usi critici di halon. Il Regolamento 1005/2009 prevede progressive tappe di riduzione fino alla definitiva cessazione delle produzioni e dei consumi delle sostanze dannose per la fascia di ozono, anticipando le date di scadenza previste dal Protocollo di Montreal.
Il Regolamento si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti e alle apparecchiature che Contengono o dipendono da tali sostanze. L’art. 3 fornisce le seguenti definizioni:
“sostanze controllate”, le sostanze elencate nell’Allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
“sostanze nuove”, le sostanze elencate nell’Allegato II, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
“prodotti e le apparecchiature che dipendono da sostanze controllate”, prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate.
Il Regolamento inoltre prevede all’articolo 29, l’emanazione di norme relative alle sanzioni da erogare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento stesso.
Fonte: http://www.minambiente.it/notizie/sostanze-ozono-lesive-decreto-legge-24-giugno-2014-n-91