DM 78/2026 DEL MINISTERO DEL LAVORO – LE VIOLAZIONI CHE FANNO PERDERE LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

L’Allegato A riporta per ciascuna violazione il periodo di esclusione dai benefici, variabile da 3 a 24 mesi in funzione della gravità.

Il blocco opera automaticamente:

INPS, INAIL e gli altri enti verificano la regolarità al momento dell’applicazione del beneficio.

Il possesso di un DURC regolare non è sufficiente se nella storia aziendale è presente una violazione definitivamente accertata.

Caporalato ovvero intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, compreso quello digitale (a partire dai raider e dalle piattaforme di logistica) ove accertato definitivamente comporta la perdita delle agevolazioni per il periodo massimo previsto di 24 mesi.

Infortunio mortale: 24 mesi di sospensione. Lesioni gravi o gravissime: 18 mesi.

Lavoro sommerso Le imprese con storia di lavoro in nero — anche se l’irregolarità risale ad anni precedenti e la sanzione è diventata definitiva solo di recente — devono verificare la propria posizione prima di richiedere qualsiasi sgravio contributivo.

Patente a crediti Un’impresa che lavora in cantiere senza patente o con punteggio sotto soglia rischia non solo la sospensione dell’attività ma anche la perdita dei benefici contributivi.

L’impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto – una volta divenuto definitivo – comporta l’impossibilità di accedere alle agevolazioni

È stata poi introdotta uan cosiddetta clausola residuale: il decreto comprende una fattispecie aperta che richiama ogni altra violazione penale in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro definitivamente accertata.

ALLEGATO A

Elenco integrale in cui viene fissata anche la durata del relativo periodo di esclusione:
  • Art. 437 c.p.: 24 mesi
  • Art. 589, comma 2, c.p.: 24 mesi
  • Art. 603-bis c.p.: 24 mesi
  • Art. 590, comma 3, c.p.: 18 mesi
  • Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli artt. 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 12 mesi
  • Disposizioni indicate dall’art. 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956: 12 mesi
  • Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998: 8 mesi
  • Art. 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 6 mesi
  • Art. 27, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 6 mesi
  • Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata: 3 mesi
  • Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 3 mesi

Consulta il decreto:  https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-08&atto.codiceRedazionale=26A03348&elenco30giorni=false