INL – nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026 : tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore – indicazioni operative

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative relative all’attività di vigilanza predisposta per tutelare i lavoratori dal rischio legato ai danni da calore.

Queste le indicazioni fornite dall’INL:

L’incremento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi impone una particolare attenzione ai rischi da stress termico ambientale, che devono essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider, il personale ispettivo dovrà  considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.

Nel corso dell’attività di vigilanza dovrà essere verificata:

  • Valutazione del Rischio (DVR): verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione.
  • Organizzazione del Lavoro: accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00).
  • Pause e Rotazione: verificare l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
  • Idratazione e DPI: controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
  • Formazione e Informazione: Accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
  • Sorveglianza Sanitaria Mirata: accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
  • Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST): verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

Pertanto, dovrà essere verificata l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.

Si richiama altresì quanto chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023 (leggi in basso), secondo cui il Datore di Lavoro, nell’ambito degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008,  ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.

Gli Uffici sono invitati a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, favorendo l’utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta resi disponibili dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.

la nota n. 5484 del 6 luglio 2026

 

Si segnala inoltre alta nota INL del 2023:

INL: tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, con la quale, in ragione delle condizioni climatiche in atto, richiama l’attenzione dei propri Uffici territoriali sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

In particolare, l’Ispettorato evidenzia come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.

Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori.

Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive. (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).

La nota n. 5056 del 13 luglio 2023

 

FONTE: https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-tutela-dei-lavoratori-sul-rischio-legato-ai-danni-da-calore-indicazioni-operative