Il 24 Maggio entra in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni (ASR 17/04/2025) sulla formazione in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Fine del periodo transitorio

Termina il periodo transitorio del Nuovo Accordo Stato-Regioni. Per le aziende scatta l’obbligo di adeguarsi ai nuovi standard: addio all’e-learning asincrono per i preposti, nuovi corsi per i datori di lavoro e regole stringenti sulle attrezzature.

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Il 24 maggio 2026 segna un vero e proprio spartiacque per il sistema italiano della salute e sicurezza sul lavoro. In questa data si chiude ufficialmente il periodo transitorio di 12 mesi previsto dal Nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR).

Da questo momento non ci sono più deroghe: tutte le attività formative avviate dovranno essere rigorosamente conformi alle nuove regole, pena pesanti sanzioni penali e amministrative. Non si tratta di un semplice ritocco burocratico, ma di una riforma strutturale che punta a innalzare la qualità e la tracciabilità della formazione in azienda.

Vediamo nel dettaglio i principali cambiamenti che datori di lavoro, RSPP e responsabili HR devono affrontare da subito.

  1. Preposti: Formazione potenziata e addio all’e-learning

La figura del preposto subisce la trasformazione più radicale. L’Accordo mira a garantire che chi vigila sulla sicurezza abbia competenze solide e costantemente verificate.

  • Aumento delle ore: Il corso base passa da 8 a 12 ore.
  • Aggiornamento biennale: La scadenza per l’aggiornamento diventa ogni 2 anni (e non più 5), con una durata minima di 6 ore.
  • Stop alle lezioni registrate: È vietata la modalità e-learning asincrona. I corsi (sia base che di aggiornamento) possono essere svolti esclusivamente in presenza (aula) o tramite videoconferenza sincrona, per garantire l’interazione diretta con il docente.
  1. Nuovi obblighi per i Datori di Lavoro

Per la prima volta viene introdotto un obbligo formativo specifico anche per i Datori di Lavoro (anche quando non ricoprono il ruolo di RSPP).

  • Corso da 16 ore: Una formazione focalizzata sulle responsabilità giuridiche e organizzative.
  • Le tempistiche: I datori di lavoro beneficiano di un margine più ampio e avranno tempo fino al 24 maggio 2027 (24 mesi dall’emanazione dell’Accordo) per mettersi in regola.
  • Datori di lavoro RSPP: Il percorso viene unificato con un modulo base comune da 16 ore e un modulo specialistico da 8 ore, superando le vecchie divisioni per codice ATECO.
  1. Focus Attrezzature: l’elenco delle novità e le nuove abilitazioni “Patentini”

Una delle novità più corpose del Nuovo Accordo (in attuazione dell’art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008) riguarda il parco macchine aziendale. Vengono infatti introdotte nuove attrezzature da lavoro prima escluse o regolamentate in modo disomogeneo, per le quali ora è obbligatoria un’abilitazione formale (“patentino”).

Nota fondamentale sulla modalità: Per tutti i corsi base e gli aggiornamenti delle attrezzature, la formazione teorico-pratica deve avvenire esclusivamente in presenza fisica. Non è ammesso alcun tipo di e-learning o videoconferenza.

Ecco cosa cambia nello specifico per le principali attrezzature introdotte o modificate:

  • Carriponte e Gru a Cavalletto: È la novità di maggior impatto per i settori della logistica pesante, della metalmeccanica e manifatturiero. Il corso base dura complessivamente 10 ore (4 ore di teoria e 6 ore di pratica) se finalizzato a una sola tipologia di comando (es. solo comando pensile/radiocomando o solo comando in cabina). Se l’operatore deve essere abilitato all’utilizzo combinato di entrambe le modalità di comando, la durata sale a 11 ore (con 7 ore di pratica).
  • Caricatori per la Movimentazione di Materiali (CMM): Si tratta di macchine semoventi a ruote o a cingoli dotate di organi di presa (come polipi o pinze), ampiamente usate nella gestione di rottami, rifiuti o materiali sfusi. Richiedono un corso specifico di 8 ore (4 di teoria e 4 di pratica sul campo).
  • Macchine Agricole Raccoglifrutta (CRF): Conosciute anche come carri raccoglifrutta, queste piattaforme aeree dedicate alla potatura e alla raccolta subiscono una stretta per ridurre l’alto tasso di infortuni nel comparto agricolo. Diventa obbligatorio un percorso di 8 ore suddiviso equamente tra teoria (4 ore) e pratica (4 ore).
  • Macchine Movimento Terra (MMT) ed Escavatori “Sotto Soglia”: Viene eliminato il precedente limite dimensionale. Con il nuovo assetto normativo, l’obbligo di abilitazione viene esteso anche agli escavatori di piccole dimensioni (con massa inferiore ai 6.000 kg), precedentemente esentati.
  • Nuove categorie per Carrelli Elevatori: Viene inserita una specifica formazione legata ai rischi di sollevamento di carichi sospesi o di persone per i muletti e i sollevatori telescopici, differenziando i percorsi pratici (da 4 a 12 ore) in base alla complessità del mezzo.

Sanatoria e aggiornamenti: Per tutte le attrezzature (vecchie e nuove), l’aggiornamento obbligatorio ha una cadenza quinquennale (ogni 5 anni) e richiede un modulo di 4 ore dedicato interamente alla prova pratica. Se il personale utilizzava già carriponti o CMM prima del maggio 2025, la vecchia formazione è ritenuta valida solo se i contenuti coincidono al 100% con il nuovo Accordo. In caso contrario, scatta l’obbligo di ripetere il corso in modo integrale.

  1. Tolleranza zero per i neoassunti (con un’eccezione per il turismo)

Viene definitivamente cancellata la vecchia prassi che concedeva 60 giorni di tempo per formare i nuovi lavoratori assunti. La regola generale impone che la formazione avvenga all’atto dell’assunzione e comunque prima dell’adibizione alla mansione.

Tuttavia, tenendo conto delle dinamiche del lavoro stagionale, per i pubblici esercizi e le imprese turistico-ricettive (considerati a basso rischio) la formazione deve obbligatoriamente concludersi entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.

Cosa rischiano le aziende non in regola?

L’allineamento non è facoltativo. La mancata conformità dei percorsi formativi espone i datori di lavoro alle sanzioni previste dall’art. 55 del D. Lgs. 81/2008.

Oltre alle sanzioni penali (arresto da 2 a 4 mesi o ammende fino a oltre 6.000 euro), è prevista una sanzione aggiuntiva di 300 euro per ogni lavoratore non formato, che raddoppia se i lavoratori coinvolti sono più di 5, e triplica se superano i 10 (fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione dell’attività imprenditoriale).