PUBBLICATE LE FAQ DELL’ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – IL MINISTERO DEL LAVORO INTERVIENE CON OPPORTUNI CHIARIMENTI

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Chiarimenti sull’Accordo Stato-Regioni 2025: Il Ministero del Lavoro pubblica le FAQ sulla formazione

Il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato le FAQ, aggiornate al 27 marzo 2026, relative all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Questo documento, frutto della collaborazione di un gruppo interistituzionale composto da INAIL, INL e Regioni, ha l’obiettivo di fornire un quadro interpretativo uniforme e chiarire i dubbi emersi dall’applicazione delle nuove disposizioni.

L’Accordo Stato-Regioni 59/2025, entrato in vigore il 19 maggio 2025, ridefinisce in modo organico durata, contenuti e modalità dei percorsi formativi, aggiornando il Decreto Legislativo 81/2008. Le 52 FAQ, disponibili sul sito del Ministero del Lavoro, intervengono su aspetti centrali, supportando imprese, enti formatori e operatori nella corretta applicazione delle nuove regole.

Punti chiave delle FAQ:

Accreditamento Regionale e Validità degli Attestati: Viene ribadito che l’accreditamento di un soggetto formatore è valido esclusivamente nella Regione o Provincia Autonoma in cui è stato ottenuto. Per operare in più regioni è necessario ottenere accreditamenti distinti in ciascuna di esse. Gli attestati di formazione, se conformi all’Accordo SR 59/2025, sono invece validi su tutto il territorio nazionale.

Contenuti Minimi degli Attestati: Il punto 6 della parte I dell’Accordo definisce i requisiti minimi degli attestati, che includono la denominazione del soggetto formatore, i dati anagrafici del partecipante, la tipologia di corso con riferimento normativo e durata, le modalità di erogazione, la firma del legale rappresentante (o incaricati) e la data e luogo. Il codice ATECO non è un requisito obbligatorio ma può essere aggiunto facoltativamente.

Classificazione ATECO e Corsi Multi-Ateco: È possibile organizzare aule che raggruppino settori simili all’interno della stessa classe di rischio, a condizione che i partecipanti svolgano mansioni comparabili e che i contenuti formativi siano coerenti con la gestione dei rischi aziendali.

Credito Formativo: La Regola dei 10 Anni: Il credito formativo acquisito con i corsi abilitanti decade se non accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco temporale massimo di dieci anni. Superata tale soglia, il titolo perde efficacia e l’intero percorso formativo deve essere ripetuto.

Decorrenza della Formazione Lavoratori: La formazione deve avvenire in coerenza con l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, ovvero al momento della costituzione del rapporto di lavoro (o inizio dell’utilizzazione), del trasferimento o cambiamento di mansioni, o dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Non è più prevista la possibilità di differire la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.

Valutazione dell’Efficacia della Formazione: La verifica del raggiungimento degli obiettivi e dell’efficacia della formazione deve essere effettuata durante la riunione periodica, utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione. Per le aziende non obbligate alla riunione periodica, il Datore di Lavoro potrà utilizzare le modalità previste dal punto 7 della parte IV dell’Accordo .

Formazione Attrezzature e Riconoscimento della Formazione Pregressa: I corsi già erogati per la conduzione delle attrezzature prima dell’entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 possono essere riconosciuti solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle nuove disposizioni. Non sono previste integrazioni parziali.

Per l’aggiornamento, il quinquennio decorre dalla data di conclusione del corso originario, a condizione di una conformità totale con i nuovi contenuti.

Requisiti dei Docenti per Corsi Attrezzature: I docenti per i moduli teorico-tecnici devono rispettare i requisiti generali previsti dal D.I. 6 marzo 2013 e possedere una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura. I docenti per il modulo pratico devono rispettare i medesimi requisiti generali e avere un’esperienza pratica di almeno tre anni documentata e verificabile.

Rapporto Discente/Docente nelle Verifiche Pratiche: Il rapporto 1:6 si riferisce esclusivamente alle attività pratiche e alle esercitazioni durante il corso. Per la verifica finale di apprendimento, che include una prova pratica e un colloquio individuale, non è necessario rispettare tale rapporto.

Formazione Preposti e Modalità E-learning: La modalità e-learning è espressamente esclusa sia per i corsi di formazione che per quelli di aggiornamento dei preposti .

Le uniche modalità consentite sono la presenza fisica e la videoconferenza sincrona (VCS) per la parte teorica.

Verifiche Finali Obbligatorie: La verifica finale è sempre obbligatoria per ogni corso di formazione e aggiornamento. Il soggetto formatore ha l’obbligo di definire e verbalizzare un test (scritto, orale o pratico) e garantire la tracciabilità dell’apprendimento .

Queste FAQ rappresentano uno strumento fondamentale per garantire un’applicazione omogenea e chiara delle nuove normative in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro, rafforzando la tutela dei lavoratori a livello nazionale