Dal 01/11/2025 in vigore la nuova norma elettrica CEI 11-27:2025
È stata pubblicata sul sito del Comitato Elettrotecnico Italiano ed entrata in vigore nel mese di novembre la sesta edizione della CEI 11-27, norma che stabilisce nuove prescrizioni per l’esecuzione dei lavori elettrici su impianti a qualsiasi livello di tensione (fissi, mobili, permanenti e provvisori), nonché per le attività di manutenzione, esercizio e anche lavori non elettrici in prossimità di impianti elettrici.
La norma è applicabile alle operazioni condotte su impianti destinati alla produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione e utilizzo di energia elettrica. Essa non si applica ai lavori sotto tensione su impianti in corrente alternata superiori a 1000 V o in corrente continua superiori a 1500 V, che sono invece regolati dalla norma CEI 11-15.
Tra le principali novità emergono:
- nuove definizioni e acronimi per le figure professionali coinvolte nei lavori elettrici (come addetti, supervisori) e per le attività lavorative che saranno regolamentate;
- modifiche nelle distanze di sicurezza e nei requisiti di lavoro in prossimità degli impianti elettrici;
- nuovi allegati informativi: uno dedicato ai “Pericoli degli archi elettrici (Arc Flash)” e un altro che tratta le “Disposizioni per l’emergenza”.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti ai lavori elettrici, la norma conferma la suddivisione nei livelli 1A, 2A, 1B e 2B e specifica che le parti teoriche possono essere svolte sia tramite lezioni frontali in presenza sia tramite videoconferenza sincrona, mentre non è ammessa la formazione e-learning asincrona. Rimane centrale il principio secondo cui la formazione deve garantire la reale comprensione dei rischi e delle procedure di intervento. Inoltre, viene stabilito che gli addetti qualificati come PES, PAV e PEI debbano effettuare un aggiornamento formativo della durata minima di 4 ore ogni 5 anni, sia per i lavori fuori tensione e in prossimità, sia per i lavori sotto tensione ove previsti. Tale periodicità risulta coerente con quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08 in materia di mantenimento delle competenze e aggiornamento continuo in funzione dell’evoluzione tecnica e normativa. In questo modo, la CEI 11-27:2025 rafforza l’importanza della formazione come elemento essenziale per garantire sicurezza, consapevolezza operativa e corretta gestione del rischio elettrico.
La norma ricalca la struttura della CEI EN 50110-1:2024-05 da cui deriva e fino al 29 maggio 2026 sarà applicabile in parallelo con l’edizione precedente (2021), dopodiché la nuova edizione diventerà quella pienamente obbligatoria.
Nuovi acronimi:
- GI (Gestore dell’Impianto Elettrico): corrisponde sostanzialmente all’URI definito nell’edizione 2021, ossia è la persona, ad esempio il proprietario, il datore di lavoro o un soggetto delegato, che assume la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico durante il normale esercizio. Pianifica e programma la manutenzione per garantire che l’impianto elettrico sia efficiente e sicuro.
- RI (Responsabile dell’Impianto): colui che viene designato dal GI per la conduzione dell’impianto elettrico durante le attività lavorative. È un PES.
- GL (Gestore Programmazione Lavoro): già nella precedente edizione 2021 era l’URL (Unità Responsabile del Lavoro); ora la figura è ridefinita come GL ed è la persona che definisce la programmazione e l’organizzazione del lavoro elettrico. Tra le sue responsabilità c’è quella di verificare la formazione e l’eventuale idoneità degli addetti al lavoro.
- RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico): sostituisce la figura del “Preposto ai Lavori” (PL) della CEI 11-27:2021; è la persona incaricata di gestire operativamente le attività e garantirne lo svolgimento in sicurezza. È un PES e deve possedere approfondita esperienza lavorativa. Deve essere sempre assicurata la sua presenza sul luogo di lavoro durante le attività per poter svolgere la supervisione, è possibile prevedere l’avvicendamento di persone diverse, ma deve essere assicurato il trasferimento di responsabilità tra le diverse persone.
- LAV (Lavoratore): definita come la persona che effettua l’attività lavorativa secondo le indicazioni ricevute dal RLE
Confermate le figure di PES-PAV-PEC-PEI
- Nel contesto della nuova edizione CEI 11‑27:2025 della norma, confermate le figure di PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita), PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione) e PEC (Persona Comune), andando in continuità rispetto all’edizione precedente e chiarendo il ruolo operativo di ciascuna.
- Spetta al Datore di Lavoro attribuire la condizione di PES/PAV ai propri lavoratori dopo aver valutato la loro istruzione, l’esperienza maturata e le caratteristiche personali. La conoscenza teorica/pratica sul rischio elettrico può essere acquisita anche mediante corsi di formazione.
- In particolare, la norma 2025 mantiene per PES e PAV la distinzione tra i livelli di competenza richiesti e per la PEI la qualifica specifica per i lavori in tensione (con i moduli formativi 1A/1B e 2A/2B).
Data di Entrata in Vigore: La normativa CEI 11-27:2025 sarà attiva dal 01/11/2025 e abrogherà la CEI 11-27:2021, che potrà continuare a essere applicata fino al 29 maggio 2026.