DL 31/10/2025 n. 159Aggiornamento dei DPI, sistemi di protezione da caduta dall’alto e scale verticali

DL 31/10/2025 n. 159

Omissis..

  1. g) all’articolo 77, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;

  1. h) all’articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.

La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.»;

  1. i) l’articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) .

  1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a) , in via prioritaria, sono:
  2. a) parapetti;
  3. b) reti di sicurezza.
  4. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:
  5. a) sistemi di trattenuta;
  6. b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
  7. c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
  8. d) sistemi di arresto caduta.
  9. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.
  10. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
  11. I sistemi di cui al comma 2, lettera c) , devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4, e all’articolo 116.».

Omissis…

COMMENTO

Aggiornamento dei DPI, sistemi di protezione da caduta dall’alto e scale verticali

Tra le novità tecniche del decreto si segnalano l’introduzione dell’obbligo di garantire l’efficienza, manutenzione e igiene dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), compresi gli indumenti di lavoro se svolgono funzione protettiva; la revisione dei requisiti delle scale verticali permanenti dando la priorità alla valutazione del rischio (abbassando da 5 m a 2 m la soglia per la gabbia di protezione); e la ridefinizione delle priorità nei sistemi di protezione da caduta dall’alto con preferenza per misure collettive anziché puramente individuali.

Si sottolinea che tali interventi tecnici sono fondamentali per adeguarsi alla realtà operativa e ai rischi emergenti. Per renderli efficaci:

  • è indispensabile che la valutazione dei rischi sia aggiornata e contempli queste nuove soglie e priorità;
  • le imprese devono avere accesso a linee guida operative semplici e comprensibili per applicare correttamente le nuove disposizioni;
  • la formazione deve essere integrata con aspetti specifici relativi all’utilizzo corretto dei nuovi DPI, alla manutenzione e al contesto del lavoro in quota.

Alla luce di quanto già commentato la domanda ricorrente è sempre la stessa: “Con le nuove regole, cosa devo fare sulle scale che ho già installato in azienda?”

La risposta non è immediata, perché il quadro è cambiato in modo sostanziale:

La gabbia non è più la protezione prioritaria.

La soglia di applicazione è scesa a 2 metri.

La valutazione del rischio diventa la base tecnica di ogni decisione.

E la scelta tra gabbia e sistema anticaduta verticale deve essere motivata e riportata nel DVR.

In altre parole, molte scale che fino a ieri sembravano “a posto”, oggi potrebbero richiedere verifiche, aggiornamenti documentali o interventi di adeguamento.

Il testo richiede inoltre il rispetto di alcune distanze minime e rimanda alla necessità di verificare gli impianti già presenti.

Il primo passo operativo è il censimento delle scale e una prima verifica della situazione esistente.

Un ottimo standard da seguire come ultimo aggiornamento normativo è la UNI 11962 del 2024.