Il nuovo decreto legislativo 29/2024: cosa cambia per i lavoratori anziani?
Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29: obiettivi e deleghe
Il nuovo decreto legislativo attua le deleghe legislative di cui agli articoli della legge 23 marzo 2023 n. 33:
- articolo 3 (Delega al Governo in materia di invecchiamento attivo, promozione dell’inclusione sociale e prevenzione della fragilità),
- articolo 4 (Delega al Governo in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti),
- articolo 5 (Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti).
La norma, come ricordato al comma 1 dell’articolo 1, reca disposizioni volte a “promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l’accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti”.
All’articolo 2 si ricorda che in questo decreto con “persona anziana” si intende la persona che ha compiuto 65 anni, mentre con “persona grande anziana”, la persona che ha compiuto 80 anni.
Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29: promozione salute e lavoro agile
Veniamo ora alle indicazioni per il mondo del lavoro e per i lavoratori anziani, almeno nell’accezione indicata all’articolo 2 del decreto (ricordiamo che per l’OMS un lavoratore anziano è invece il lavoratore che ha superato i 55 anni, come ricordato anche in un documento Inail).
In particolare l’articolo 5 del Decreto 29/2024 contiene le misure per la promozione della salute e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro, ad esempio attraverso l’adempimento degli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e della sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che comunque già prende in considerazione gli aspetti relativi all’età e alla condizione di vulnerabilità del lavoratore anziano.
Ricordiamo infatti che già l’articolo 28 del D. lgs. 81/2008 segnala che la valutazione dei rischi (…) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, (…) nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili (…).
Riguardo alle novità del decreto 29/2024 riprendiamo integralmente il comma 1 dell’articolo 5: ‘nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro – Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi’.
Ricordiamo che il PNP è il Piano nazionale di prevenzione.
Il comma 2 si sofferma anche sul lavoro agile.
Il datore di lavoro ‘adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti’.
Fonte: Puntosicuro