DL Milleproroghe 2022: tutti i rinvii in materia ambientale
In gazzetta ufficiale il Decreto Milleproroghe 2022, DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 , in vigore dal 31 dicembre (e non attualmente convertito) che dispone la proroga di numerosi adempimenti legislativi.
Vediamo di seguito quelli in materia ambientale, contenuti tutti all’art. 11 del decreto.
Etichettatura imballaggi: rinvio nel DL Milleproroghe 2022
Il Milleproroghe 2022, in modifica del DL Milleproroghe 2021 dispone, all’art. 11 (comma 1 e 2),
- la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022;
- la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte;
- l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare a firma del Ministro della Transizione Ecologica per l’adozione di linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.
Fondo per la transizione energetica nel settore industriale: risorse entro il 31 marzo 2022
All’art. 11 (comma 3) si prolunga al 31 marzo 2022 il termine ultimo per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1°gennaio 2020 e 31 dicembre 2020.
Cos’è il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale?
Il Fondo fu istituito con Decreto 12 novembre 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico come aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il decreto definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse.
Le risorse provengono al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, dai proventi derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro. Sono destinate, nella misura massima complessiva di
- 100 milioni di euro per l’anno 2020
- 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021
- 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024
per espressa previsione del DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 47 art.23 comma 8 (decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 in materia di riduzione delle emissioni).
Sorveglianza radiometrica: 60 giorni di proroga del regime transitorio
Sempre all’art. 11, (comma 5) si allunga di ulteriori 60 giorni il regime provvisorio disposto in materia di sorveglianza radiologica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, in attesa che entri in vigore l’allegato XIX del Decreto Radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n.101/2020).
Fonte: Insic