Infortunio durante i lavori di potatura di un giardino. Valenza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: DE GREGORIO FEDERICO Data pubblicazione: 07/02/2019
LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore
OSSERVA
S.R., premesso che era stato assunto nell’anno 2002 dall’impresa individuale F.S. e che aveva subito un infortunio sul lavoro il 25 marzo 2003 (mentre stava eseguendo dei lavori di potatura nel giardino di proprietà dei coniugi L.- P., all’interno di un cestello agganciato al braccio della gru posta su di un autocarro e manovrata dal F.S., era caduto da un’altezza di circa 6 metri a causa di una eccessiva movimentazione del braccio della gru), conveniva in giudizio il suddetto F.S., proprio datore di lavoro, per ottenere il risarcimento del patito danno non patrimoniale in ragione di complessivi € 527.120,83. Instauratosi il contraddittorio, con la costituzione in giudizio del convenuto, che resisteva alle pretese avversarie (assumendo in particolare che l’infortunio si era verificato in modo del tutto accidentale e comunque per colpa esclusiva del dipendente, il quale sarebbe caduto da una scala mentre era intento a portare una pianta nel vivaio della ditta), istruita la causa con l’escussione di alcuni testi e con l’espletamento di una c.t.u. medico-legale, il giudice adito con sentenza n. 316/2009 rigettava la domanda, compensando le spese di lite. Tale pronuncia veniva appellata dal lavoratore, osservando tra l’altro che non era stato attribuito adeguato valore alla sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del convenuto e che erano stati ignorati rilevanti elementi probatori, che confermavano la responsabilità del F.S. nella determinazione del sinistro.
La Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 1470 in data 31 ottobre – 3 dicembre 2013 rigettava l’interposto gravame, compensando le ulteriori spese di lite, ritenendo che nella fattispecie l’asserita responsabilità del convenuto circa la causazione dell’Infortunio de quo non poteva basarsi unicamente sulla sentenza di patteggiamento, non essendo ravvisabili presunzioni gravi, precise e concordanti che i fatti si fossero svolti secondo la dinamica prospettata da parte attrice. Inoltre, era poco credibile che la prima versione fornita dall’infortunato, già da un anno alle dipendenze del F.S., fosse il frutto dell’ignoranza della lingua italiana, come sembrava emergere successivamente, allorché il lavoratore era stato nuovamente sentito dall’ufficiale di polizia giudiziaria con l’ausilio di un interprete cambiando radicalmente versione, come si ricavava dalla deposizione del cugino J. e come altresì si evinceva dal libero interrogatorio effettuato sempre ricorrendo ad un interprete. La dichiarazione resa dall’infortunato nell’immediatezza del fatto ad un pubblico ufficiale non poteva, quindi, essere considerata priva di valenza probatoria, tenuto conto altresì che la diversa dinamica del sinistro fu prospettata dall’infortunato dopo che il medesimo aveva presentato querela in veste di persona offesa. Peraltro, andava evidenziata l’incongruenza della successiva ricostruzione operata dal dipendente, il quale sarebbe caduto a seguito di un’oscillazione del cestello, dotato comunque di un parapetto di metallo che gli arrivava all’incirca all’altezza dell’anca. Pertanto, il materiale probatorio disponibile non consentiva di ritenere dimostrata la dinamica dei fatti quale descritta in seconda battuta dall’infortunato. Era stato assodato che nel marzo del 2003 il F.S. aveva eseguito dei lavori di potatura di una siepe nel giardino dei suddetti coniugi con l’ausilio di un collaboratore di nazionalità indiana (verosimilmente S.R., anche se la P. non era stata in grado di fornire una descrizione), il quale << operava all’interno di un cestello collegato al braccio di una gru (cfr. dichiarazioni P., Po. e G.)>>. Non era stata, pertanto, dimostrata la presenza del S.R. nella proprietà dei coniugi il giorno dell’infortunio e il fatto che il F.S. avesse negato di essersi recato il 25 marzo 2003 sul posto non costituiva un argomento di prova a supporto dell’assunto attoreo, poiché la teste P. aveva ribadito in udienza che il 25 marzo 2003 non vide nessuno. Anche gli accertamenti effettuati dall’investigatore su incarico di parte attrice non avevano fornito elementi nuovi, avendo il predetto sentito la P. e visionato lo stato dei luoghi. Era poi irrilevante la circostanza che la potatura della siepe non fosse stata ultimata, ciò trovando giustificazione nella spiegazione resa dalla stessa P.. Era altresì inutilizzabile il giudizio espresso dal c.t.u., secondo cui le lesioni riportate dal ricorrente erano compatibili con un trauma da precipitazione da un’altezza significativa, essendo tale valutazione adattabile ad entrambe le versioni. Il lavoratore aveva sostenuto di essere caduto da un’altezza di circa sei metri, ma il pino che stava potando, secondo la versione del F.S., con l’utilizzo di una scala di oltre tre metri, era alto 4 metri e mezzo circa. Quanto, poi, alla pronuncia di condanna di F.S. per il reato di cui all’articolo 374 c.p. (n. 2691/10 Trib. Modena), il giudice penale aveva fondato il suo convincimento prevalentemente sulla deposizione del S.R. (che nel giudizio civile era parte – però al pari dello stesso convenuto F.S., le cui dichiarazioni sembrano appaiono essere state diversamente valutate dai giudici emiliani,), mentre quanto alla sentenza (n. 259/12 Trib. Modena) di condanna a favore dell’INAIL, dagli atti di causa non si ricavava il presupposto su cui il giudice del lavoro aveva fondato la responsabilità di F.S., ovvero l’essere stato costui presente nell’occasione dell’Infortunio e di condurre egli il mezzo in cui era sospeso il S.R.. Poteva, quindi, ritenersi provato che nel marzo del 2003 il F.S. e il ricorrente avevano eseguito la potatura di siepi nella proprietà dei suddetti L.-P. <<con l’utilizzo (verosimilmente inadeguato dal punto di vista della sicurezza) di un cestello», ma altrettanto non poteva affermarsi in ordine al fatto che ciò fosse avvenuto il 25 marzo 2003 e che pertanto lesioni riportate dal lavoratore fossero ricollegabili etiologicamente ad omissione di cautele generiche o specifiche da parte datoriale. Non meritava, quindi, censure la decisione gravata, laddove aveva evidenziato che la prova poteva essere anche logica e indiretta, ma che doveva comunque essere fornita in termini di elevata probabilità e non di mera possibilità, come era invece nel caso in esame.
Avverso l’anzidetta pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione S.R. (n. in India il …) con atto del 30 maggio 2014, affidato a due motivi, cui ha resistito F.S. mediante controricorso del 23 giugno 2014.
Il solo ricorrente ha depositato memoria illustrativa, previa rituale tempestiva comunicazione ad entrambe le parti dell’adunanza in camera di consiglio fissata per il 18 luglio 2018.

Fonte: Portale consulenti