Legge di Bilancio 2019: le disposizioni per l’ambiente

In Gazzetta ufficiale la Legge di Bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
In vigore dal 1 gennaio 2019 è composta da 19 articoli. In articolo 1 alcune disposizioni in materia di inquinamento acustico, pneumatici fuori uso, plastiche e siti contaminati.

Inquinamento acustico (Art.1 comma 746)
Ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Aggiunto comma 1-bis all’art. 6 ter del DL 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito con L. n.13/2009)

Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) (Articolo 1, commi 751-752)
Dal 1 gennaio 2019 ai fini dell’obbligo di gestione dei PFU, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque
(introdotto il comma 1 all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Inoltre, I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.
(introdotto il comma 3-bis all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Bonifica Siti di interesse nazionale (Articolo 800 e 801)
Il fondo per l’attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, istituito con legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) viene incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Entro 120 giorni il Ministero Ambiente dovrà presentare un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Inoltre, il Fondo viene ulteriormente incrementato nell’anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell’esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente

Plastiche monouso (Articolo 802)
Introdotto l’Art. 226-quater. – (Plastiche monouso) al D.Lgs. n.152/2006 che impone specifici compiti ai produttori di plastica: su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023 dovranno adottare modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica, utilizzare entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri. Per queste finalità dovranno promuovere la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili; elaborare standard qualitativi; sviluppare tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso; informare sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore; infine, viene appositamente istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019 (si veda diffusamente l’articolo integrale riportato a fondo pagina).

« Art. 226-quater. – (Plastiche monouso)
1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.
2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
b) l’elaborazione di standard qualitativi per la:
1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;
c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
d) l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.
4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.

Fonte: InSic