Rifiuti: l’occasionalità del trasporto esclude il reato

Il Caso
Un signore era stato condannato per avere trasportato 100 Kg. di rifiuti ferrosi in mancanza della prescritta autorizzazione.
Nel ricorrere per Cassazione, il ricorrente aveva sottolineato che si trattava di un trasporto effettuato una tantum da privato su bene proprio senza fini di lucro e nel proprio personale interesse, e aveva dedotto:
– la violazione dell’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006;
– la mancanza di motivazione quanto allo status soggettivo rispetto alla natura propria del reato e alla qualificazione del trasporto.

Secondo la Cassazione
La Cassazione ha affermato che la rilevanza della “assoluta occasionalità” ai fini dell’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì, appunto, dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la “attività” di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale.
L’assoluta occasionalità non può essere affermata od esclusa semplicemente sulla base della natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), posto che il pronome indefinito “chiunque” contenuto nella fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, d. Lgs. cit. fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma definitoria generale, e quindi anche al “detentore”, senza che al riguardo possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti – non espressamente richiesti – di imprenditorialità e/o di professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (tra gli altri, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta, ecc.).

Fonte: Insic