In Gazzetta ufficiale (n.158 del 8-7-2016) la Legge europea 2015, approvata con Legge 7 luglio 2016, n. 122 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016”.
Il provvedimento sarà in vigore a partire dal 23 luglio 2016.
Fra le modifiche in materia di sicurezza, l’articolo 4 della Legge Europea 2015 estende una sanzione prevista dal D.Lgs. n.186/2016 (che riporta le sanzioni per le violazioni del Regolamento CLP) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda gli imballaggi che contengono detergenti liquidi per bucato.
L’Art. 8 del D.Lgs. n.186/2016 indica le sanzioni per la Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 33 e 35 (prescrizioni per imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose) del regolamento CLP: in base all’articolo 1 chiunque viola le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi previste dall’articolo 33, paragrafi 2 e 3 (etichettatura imballaggio esterno/interno intermedio non sottoposto alla regole sul trasporto merci pericolose ed etichettatura dei colli), del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
In base al comma 2 chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall’articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento CLP è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
La Legge europea, L.n.122/2016, introduce una lettera 2 bis all’art. 8 del D.Lgs. n.186/2016, che estende la sanzione amministrativa (da 10.000 euro a 60.000 euro) anche alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014. L’articolo 1 inseriva nell’art. 33 del Regolamento CLP (dove si parla di imballaggi con sostanze pericolose) la fattispecie della presenza di un detergente liquido per bucato in un imballaggio solubile monouso, di cui si richeideva il rispetto dei requisiti aggiuntivi di cui all’allegato II, punto 3.3. del Regolamento CLP. Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all’allegato II (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’ETICHETTATURA E ALL’IMBALLAGGIO DI TALUNE SOSTANZE E MISCELE), punto 3.3. sui ” Detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso”.
Ora, con la Legge europea 2015, la violazione di queste prescrizioni, è dunque punita con la sanzione di cui al comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. n.186/2016 (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro).
Fonte: InSic