Vie ed uscite di emergenza nei luoghi di lavoro – il verso di apertura delle porte
IL VERSO DELLE PORTE DI USCITA NEI LUOGHI DI LAVORO
Nel D.leg.vo 81/08, allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro) al punto 1.5.6 si prevede che “qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio”.
Tale formulazione era già contenuta, tal quale, nell’art.33 della previgente normativa D.Leg.vo 626/94.
Nel tempo, l’applicazione di questa norma ha determinato problematiche e difficoltà interpretative.
Spesso, infatti , gli enti di controllo (Servizi prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro-SPSAL) richiedevano il formale parere da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco.
Tale richiesta determinava tempi e documentazioni ulteriori, nonché spesso variabili interpretative e procedurali sui procedimenti da applicare (necessità parere di conformità, sopralluogo, pagamenti ecc.).
Sul problema riporto la nota prot.n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11 aprile 2001, in cui si prevede che “il DM 10/3/1998 al punto 3.9 dell’allegato III, ha fornito precisazioni sull’argomento che di fatto hanno sostanzialmente limitato la necessità dell’autorizzazione del Comando VV.F.”.
Sebbene la nota faccia riferimento al pregresso D.Leg.vo 626/94, tratta della stessa materia e quindi si ritiene applicabile anche al D.Leg.vo 81/08.
In altre parole, l’applicazione del DM 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro) ed in particolare il punto 3.9 (porte istallate lungo le vie di uscita) contiene tutti gli elementi per valutare la condizione di “pericolo per il passaggio di altri mezzi o per altre cause”.
Pertanto, è a carico del datore di lavoro eseguire la valutazione dei pericoli e conseguenti misure compensative di sicurezza, utilizzando i criteri indicati nel 10.03.1998.
Fonte: https://dariozanut.wordpress.com/2016/04/06/vie-ed-uscite-di-emergenza-nei-luoghi-di-lavoro-il-verso-di-apertura-delle-porte/