DM 03/08/2015 – In vigore le nuove norme tecniche di prevenzione incendi

Il 18 Novembre 2015 sono entrate è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art.15 del D.Leg.vo 8 marzo 2006, n. 139”.

Del Decreto sono fondamentali gli articoli riguardanti le modalità e campo di applicazione:

Modalità di applicazione
L’articolo 1 (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche) prevede che le norme si possono applicare in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi previste nei Decreti di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del D.Leg.vo n.139/2006:
– DM 30.11.1983 «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi»;
– DM 31.03.2003 «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
– DM 3.11.2004 «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
– DM 15.03.2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita’ disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
– DM 15.09.2005 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
– DM 16.02.2007 «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
– DM 9.03.2007 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita’ soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
– DM 20.12.2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi».

Il campo di applicazione
L’articolo 2 (Campo di applicazione) prevede che le norme tecniche si possono applicare alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività di cui all’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n.151 individuate con i numeri: 9;14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54;56;57;63;64;70;75 (limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili);76.

In altre parole, il Decreto si applica ad un gruppo di attività soggette per le quali non esistono regole tecniche, e finora erano applicati i cd “criteri tecnici generali di prevenzione incendi” (spesso con diverse variabilità e modalità interpretative). La applicazione può avvenire in alternativa ad una serie di norme generali.

E’ il decreto stesso che specifica le metodologie e soluzioni da applicare alla situazione presa in considerazione.

Consulta il DM 03/08/2015: Codice di prevenzione incendi-DM 3-8-2015