SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE: IL COORDINATORE HA IL COMPITO DI VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL PIANO DI SICUREZZA DA PARTE DELLE IMPRESE CHE COLLABORANO ALL’OPERA

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9158 del 2 marzo 2015 ha affermato che “le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori.”

Ritenuto in fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte per motivo di carattere processuale, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato M.C. colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di D.M. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante contestata, applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed al risarcii mento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio.
Il giorno 25 giugno 2002 l’operato D.M. precipitava da un ponteggio da una altezza di 16/18 metri mentre era intento alle mansioni affidategli.
Al M., nella qualità di coordinatore per la sicurezza anche per la fase di esecuzione dei lavori di restauro della facciata di un edificio- in cooperazione colposa con il datore di lavoro della vittima, separatamente giudicato titolare della ditta, appaltatrice dei lavori- veniva contestato di avere colposamente dato causa alla morte del lavoratore omettendo di verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure e di segnalare al responsabile dei lavori l’inosservanza delle disposizioni di cui ai capi a) e b) dell’art. 5 d.Lgs 494/96. Sotto tale ultimo profilo, l’omissione colposa si era concretizzata nell’avere omesso di intervenire per rilevare la situazione di pericolo venutasi a creare a causa della rimozione dell’elevatore e del mancato posizionamento dei parapetti e per obbligare al rispetto delle disposizioni dallo stesso impartite, eventualmente anche ricorrendo alla sospensione dei lavori.
La Corte di merito, confermando integralmente la ricostruzione del fatto, e degli addebiti, operata dal primo giudice, ha ribadito che la caduta della vittima dal ponteggio era stata causata dall’assenza del parapetto volutamente eliminato per consentire il passaggio del materiale dopo la rimozione dell’elevatore, avvenuta circa dieci giorni prima del fatto, e che l’imputato si recava quotidianamente sul cantiere, raccomandando a tutti gli operai di stare attenti al rischio cadute.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il M. articolando sette motivi.
Con il primo motivo, lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione del principio della immutabilità del giudice fissato dall’art. 525, comma 2, c.p.p., non sussistendo la corrispondenza tra il Collegio che ha trattato il processo e quello che ha deliberato la sentenza.
Con il secondo motivo sì duole della omessa pronuncia in ordine alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale al fine di escutere, nella qualità di teste, il direttore dei lavori per conto del condominio; richiesta che era stata, invece, accolta dal precedente Collegio, la cui sentenza era stata travolta dall’annullamento pronunciato da questa Corte per motivi processuali.
Con il terzo motivo, strettamente connesso a quello precedente, deduce la mancata assunzione di prova decisiva, così qualificata l’escussione nella qualità di teste del direttore de! condominio, la cui posizione era stata oggetto di archiviazione.
Con il quarto motivo lamenta l’erronea applicazione dell’art. 5 lettere d) e f) d.Lgs 494/1996, come modificato dal decreto legislativo 528/1999, sostenendo che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della portata della riforma, che prevedeva l’esercizio dei poteri conferiti al coordinatore per la sicurezza solo nei casi in cui ili pericolo grave ed imminente fosse riscontrato dallo stesso.
Con il quinto motivo, ritornando sulla mancata escussione del direttore dei lavori; denuncia la manifesta illogicità della motivazione laddove la sentenza aveva confuso tra la circostanza da provare (ossia la situazione di regolarità del ponteggio alla data del 18.6.2002) e la conoscenza da parte dell’imputato di una situazione dì irregolarità del cantiere antecedente a quella data.
Con il quinto motivo si duole del difetto di motivazione sul rilevo che la sentenza aveva omesso di considerare che per le irregolarità riscontrate nel cantiere era stato ritenuta la responsabilità del datore di lavoro della vittima.
Con il sesto motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione con riferimento al principio della inesigibilità, riferito dal giudice di appello al comportamento della vittima, mentre la doglianza difensiva era incentrata al comportamento del coordinatore per la sicurezza.
Con il settimo motivo lamenta che la Corte di merito erroneamente aveva omesso di dichiarare la prescrizione del reato.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto all’eccezione di carattere processuale, proprio la denunciata discordanza esistente, con riferimento alla composizione del Collegio della Corte d’Appello, tra il verbale di udienza in data 11.12.2013 e l’intestazione della sentenza, ha imposto a questa Corte di richiedere alla Cancelleria della IV Sezione della Corte d’Appello di Napoli l’esatta composizione del Collegio all’udienza dell’11.12.2013. La risposta, pervenuta in data 14.1.2015, ha consentito di accertare che il Collegio giudicante era quello indicato nel verbale di udienza. Risulta, pertanto, all’ evidenza che l’intestazione della sentenza in cui è indicato il nominativo del terzo giudice, che era stato cancellato nel verbale di udienza, con l’aggiunta di un altro, è frutto di un mero errore materiale, laddove non si è proceduto alla correzione del nominativo.
Il secondo, terzo e quinto motivo, tutti inerenti al diniego della rinnovazione della istruttoria dibattimentale, e, pertanto, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Va in proposito ricordato, innanzitutto, che, per assunto pacifico, la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l’indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi in primo grado, onde la rinnovazione ex articolo 603, comma 1, c.p.p. è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Tale condizione, legittimante (rectius, imponente) la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, si verifica quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività ovvero sia dì per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sezione II, 27 settembre 2013, n. 41808, Mongiardo).
Qui, il giudicante ha fornito adeguata giustificazione del mancato esercizio del potere di rinnovazione, rilevando che la circostanza oggetto della prova testimoniale ( lo stato del ponteggio al momento dell’incidente) era già documentata in atti, non apprezzandosi così quella situazione di incertezza ai fini del decidere che, soia, lo avrebbe consentito (anzi, addirittura imposto).
Non è, pertanto, configurarle nella fattispecie il vizio denunciato dal ricorrente sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Anche perché, va soggiunto, per prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti “determinante” per un esito diverso del processo, e non anche quella che possa incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta. Per l’effetto, tale vizio è ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (cfr. Sezione IV, 23 gennaio 2014, n. 6783, Di Meglio).
Manifestamente infondato è anche il quarto motivo, incentrato sulla interpretazione dell’art. 5 d.Lgs 494/1996, a seguito delle modifiche intervenute con il d.Lgs 528/1999, del tutto inedita.
Si sostiene che i poteri del coordinatore per l’esecuzione debbano essere esercitati solo nei casi in cui il pericolo grave ed imminente sia direttamente riscontrato dallo stesso.
La suddetta interpretazione non tiene conto della lettera della legge e dello spirito della riforma, indirizzata a rimarcare ancora più incisamente la posizione dì garanzia del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Questa figura professionale, per la prima volta organicamente disciplinata dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (attuazione della direttiva 92/51 Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), è definita dall’art. 2, del d.Lvo 494/1996, come “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5”
In base all’originaria formulazione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nominato dal committente o dal responsabile dei lavori: art. 3, comma 4) era attribuito l’obbligo di “assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro” (lett. a) e quello dì “adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute” (lett. b).
I compiti di questa figura professionale sono stati ridefiniti dal d. Lvo 19 novembre 1999, n. 528, applicabile ratione temporis al caso in esame, il cui art. 5 ha modificato la riferita disciplina contenuta nell’art. 5 originario, attribuendo al coordinatore per l’esecuzione del lavori i compiti di “verificare” (e non più ’’assicurare”) l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 (lett. a) e quello di “adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute”.
II coordinatore per la sicurezza è, pertanto, titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato art. 5 d.Lvo 1999/528 ( ora sostituito dall’art.92 d.Lvo 9 aprile 2008, n. 81)
Tale posizione di garanzia gli impone, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica: in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.
In altre parole, va detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori (v, in tal senso Sezione IV, 14 giugno 2011, n. 32142, Goggi, rv. 251177).
Va, pertanto, chiarito che la presenza in cantiere del coordinatore per la sicurezza non va intesa come stabile presenza in cantiere, ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato art. 5 d.Lvo n. del 1999 ( ora art. 92 del citato d.lvo 81/2008), che comprendono anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni dì pericolo grave ed imminente.
Le circostanze di fatto indicate dai giudici di merito, afferenti lo stato del cantiere e le condizioni in cui lavorava l’operaio ( l’assenza di parapetti nel ponteggio e la presenza sullo stesso di varchi seguenti allo smontaggio di un elevatore, effettuato circa dieci giorni prima del fatto, utilizzati per il passaggio dei materiali e l’omessa adozione da parte della vittima di cinture di sicurezza), non consentono dubbi sulla palese violazione degli obblighi sopra indicati da parte dell’imputato, che, per sua stessa ammissione assicurava in cantiere una presenza a cadenza settimanale o al più quindicennale.
Anche la censura afferente l’asserita manifesta illogicità delta
motivazione sul motivo di impugnazione afferente l’inesigibilità di una condotta di assidua vigilanza sul cantiere da parte del coordinatore per l’esecuzione è infondata.
Il giudice di appello ha affermato il consolidato principio secondo il quale, alla regola della responsabilità del datore di lavoro pur in presenza di condotte colpose del lavoratore, si fa eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, c.p.), in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore: in tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell’evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore, finisce con l’essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento dannoso [l’infortunio], che, per l’effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore ( v., tra le tante sentenze, Sezione IV, 28 aprile 2011, n. 23292, Millo ed altri, rv. 250710).
In coerenza a tale principio ed alla luce della ricostruzione del fatto sopra indicata, la Corte di merito ha correttamente escluso la sussistenza di una condotta anomala del dipendente tale da rendere inesigibile la vigilanza del coordinatore per l’esecuzione.
Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato.
Il giudizio di equivalenza delle circostanze, confermato in sede di appello, comporta che il termine massimo di prescrizione di anni quindici non è ancora maturato alla data odierna.
Ai sensi dell’art. 130 c.p.p. si dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Napoli per la correzione dell’errore materiale dell’intestazione della sentenza.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Napoli per la correzione dell’errore materiale nell’intestazione della sentenza impugnata.

Fonte: Corte di Cassazione