Prevenzione incendi: ulteriore proroga per gli adempimenti riguardanti le nuove attività indicate in allegato I al DPR 151/11
Per le nuove attività soggette a controlli di prevenzione incendi, previste nell’allegato I al DPR 151/11 ed esistenti al 7 Ottobre 2011, viene prorogato al 7 ottobre 2016 il termine per la presentazione di SCIA.
Per usufruire della proroga, enti e privati interessati dovranno sottoporre un progetto di adeguamento ottenendo un parere positivo entro 8 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione (1 novembre 2015).
Si tratta attività, di cui si riporta l’elenco, prima non soggette a controllo ai sensi del DM 16.02.82 ed introdotte nell’allegato I al DPR 151/11 con diverse modalità:
Nuove attività (es. att. n.55, 73, 78, 79, 80).
Nuove tipologie sono inserite nella definizione dell’attività (es. residenze turistico-alberghiere, rifugi alpini, campeggi inseriti in att. n.66, asili nido in att. n. 67, Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio in att. n. 68, depositi di mezzi rotabili in att. n. 75, ecc.).
Per effetto dei nuovi limiti e nuove riformulazioni sono state rese soggette alcune attività prima esenti (nell’ambito ad esempio di aziende e uffici, autorimesse, officine riparazione veicoli, edifici destinati ad uso civile, ecc.).