DM 4/3/2013 POSA SEGNALETICA STRADALE: SCADENZA PER EFFETTUARE GLI AGGIORNAMENTI

Si ricorda alle aziende con operatori che effettuano posa di segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare che l’opportunità di far frequentare ai lavoratori già impiegati nel settore dal 20/04/2012 il solo corso di aggiornamento scade il 20/04/2015.

… Estratto dell’Allegato 2 al DM 3/4/2013, punto 10
I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi (ndr: quindi dal 20/04/2012), sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (ndr: quindi entro il 20/04/2015 …

DAL SITO “ANCE” su come valutare i 12 mesi di impiego nel settore:

Chiarimento ministeriale sul decreto sulla segnaletica stradale (18 Aprile 2013)
L’Ance, a seguito della recente emanazione del regolamento ex art. 161 comma 2 bis del D. Lgs. n. 81/08 sulla segnaletica stradale, ha inoltrato al Ministero del lavoro un quesito in relazione al secondo capoverso del punto 10 dell’allegato II.
Nello specifico è stato richiesto un maggior dettaglio laddove il regolamento definisce l’operatività nel settore dei soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi pari a 12 mesi.
E’ stato chiesto se tale operatività possa essere intesa “con riferimento all’arco della vita lavorativa del suddetto soggetto, anche in maniera non continuativa”.
La risposta al quesito, fornita dal Dirigente della sezione III, Dott. Fantini e riportata in allegato, evidenzia che, senza dubbio, il requisito richiesto dalla norma sussiste nel caso di soggetti che hanno svolto continuativamente l’attività lavorativa nel settore di interesse per i dodici mesi anteriori al 20 aprile 2013 (data di entrata in vigore del regolamento). Tuttavia il requisito si considera soddisfatto anche nel caso in cui il soggetto dimostri di aver svolto l’attività nel settore di riferimento, in modo non continuativo ma complessivo, per almeno dodici mesi nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento.
Il datore di lavoro dovrà dimostrare l’operatività del lavoratore in modo non equivoco mediante idonea documentazione.
Si ricorda che, per tali soggetti il legislatore ha previsto un corso di aggiornamento di 3 ore, da effettuarsi entro il 20 aprile 2015.

http://www.ance.it/search/SearchTag.aspx?tag=sicurezza&id=132&pcid=33&pid=27&docId=11006

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