GU: D.Lgs. 46/2014 VIA-VAS-IPPC Emissioni industriali – Direttiva 2010/75/UE – Pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2014

CRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2014, Serie Generale n.72 del 27-3-2014 – Suppl. Ordinario n. 27)

note: Il provvedimento entra in vigore il 11/04/2014
Il decreto aggiorna le regole su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante, integrandole all’interno del D.Lgs 152/2006

Capo I
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni

Capo II
Disposizioni transitorie, finali ed abrogative

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I 34 articoli recepiscono le modifiche stabilite dall’Ue con la direttiva 2010/75/Ue, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), che prevede un approccio ancor maggiormente integrato alle problematiche ambientali delle attività industriali coinvolte (settore energetico, metallurgico, minerario, chimico, rifiuti e allevamento animali).

Le modifiche integrano il cd. “Codice ambientale” le regole per l’industria del titanio e le norme in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, che vengono integrate – con novità rispetto alle discipline previgenti — all’interno della Parti IV (rifiuti) e V (aria) del “Codice ambientale”.

Nuove regole in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (“Aia”), che in Italia coinvolgono oltre 6.000 “installazioni” (la nuova definizione che entra a far parte del “Codice ambientale”), grandi impianti di combustione e composti organici volatili, già presenti nelle Parti II (Via-Vas-Ippc) e V (Aria) del Dlgs 152/2006, che vengono coordinate e sottoposte a una rivisitazione che interviene anche sulle sanzioni.
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omissis

Art. 34. – Abrogazioni
1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l’articolo 29 -sexies , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) l’articolo 35, comma 2 -quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

c) l’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

d) l’articolo 54, comma, 1 lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

e) l’articolo 273, comma 15, lettere l) ed m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

f) l’articolo 273, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

g) l’articolo 275, commi 9 e 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

h) il decreto-legge 30ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

i) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.

2. Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Consulta G.U.:  GU-DLgs-48_2014-modifica-334-99-Seveso

Fonte: amblav.it