Il termine per la formazione di preposti e dirigenti è l' 11 luglio 2013 (18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta dell’Accordo Stato Regioni – G.U. N. 8 del 11 Gennaio 2012)
Il termine per la formazione di preposti e dirigenti è l’ 11 luglio 2013 (18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta dell’Accordo Stato Regioni – G.U. N. 8 del 11 Gennaio 2012)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). (12A00059)
Omissis
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se cio’ non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile
completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attivita’, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di
entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Leave a Reply