Linee guida per il montaggio e smontaggio di ponti a torre su ruote
Il decreto legislativo 81/2008 prevede precisi obblighi in matateria di prevenzione della cadura dall’alto e lavoro in quota, qui sotto riportiamo alcuni articoli e due pubblicazioni relative all’uso dei Ponti a Torre su Ruotee (trabattello)
Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
– priorita’ alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
– scala a pioli solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu’ sicure non e’ giustificato per la breve durata di impiego;
– vietato assumere bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.
Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
– Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva e’ necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione individuale
– Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
– Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali
– Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2, devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII.
Cosulta 1: lg_ponti-a-torre-su-ruote
Consulta 2: AOU_Bologna_scheda_25_ponte_su_ruote_trabattelli
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