Portale Agenti Fisici (PAF) – vibrazioni mano-braccio: procedure per la valutazione del rischio

Le vibrazioni meccaniche sono un rischio fisico molto diffuso nel mondo del lavoro. E in genere tutti gli agenti fisici sono responsabili di più del 70% delle malattie professionali totali denunciate all’Inail.

Per favorire la prevenzione delle patologie correlate alle vibrazioni mano-braccio su “PAF – portale agenti fisici”, un portale web realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell’ USL 7 Siena con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena, è presente una procedura online per il calcolo dell’esposizione dei lavoratori per la valutazione del rischio vibrazioni mano-braccio.

Ricordiamo che il portale ha l’obiettivo di “mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione”. E le Banche Dati “Vibrazioni Mano Braccio” e “Vibrazioni Corpo Intero” sono valevoli ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 202, comma 2; Allegato XXXV).

L’articolo 202 del D.Lgs.81/2008 prescrive l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro e la presente procedura standardizzata, specifica per il rischio vibrazioni Mano-Braccio, permette di classificare correttamente i lavoratori nelle fasce di esposizione previste dal Capo III del Titolo VIII, D.Lgs.81/2008:

– A(8) minore di 2,5 m/s2;

– A(8) compreso tra 2,5 m/s2 e 5 m/s2.

La classificazione è necessaria “per attuare gli adempimenti previsti in termini di:

– “obbligatorietà o meno a redigere il piano di riduzione del rischio vibrazioni;

– obbligatorietà o meno di effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori;

– obbligatorietà o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente”.

La procedura si applica alle aziende “che hanno lavoratori esposti o che possono essere esposti a vibrazioni mano-braccio; la procedura non si applica in assenza del pericolo”. In particolare la procedura standardizzata “si può applicare in tutti i settori produttivi per le aziende fino a 10 lavoratori” con alcune eccezioni:

– “nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;

– nelle centrali termoelettriche;

– negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

– nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni”.

Per le aziende da 11 a 50 lavoratori, “l’applicazione facoltativa di questa procedura non è comunque prevista, oltre che nei casi sopra richiamati, anche per le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto”.

Fonte: portaleagentifisici.it