Decreto lavoro e sicurezza: con la legge 3 luglio 2023, n. 85, è stato convertito il decreto 4 maggio 2023, n. 48 («Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro»). DECRETO LAVORO – DL 48/2023
Oltre a varie misure in tema di lavoro, il decreto introduce anche interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza, di tutela contro gli infortuni e di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi. Il provvedimento, inoltre, interviene anche in materia di alternanza scuola lavoro.
È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 4 maggio 2023 n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Gli aggiornamenti apportano modifiche ai seguenti articoli del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro:
Art. 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 21: Disposizioni relative ai componenti dell’impresa famigliare e ai lavoratori autonomi
Art. 25: Obblighi del medico competente
Art. 37: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Art. 71: Obblighi del datore di lavoro
Art. 73: Informazione, formazione e addestramento
Art. 87: Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Nomina del Medico competente – cosa prevede il DL Lavoro. l datore di lavoro (e i dirigenti) devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
In base alla modifica datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41.
Sicurezza degli edifici scolastici e valutazione dei rischi. Il DL 48/2023 modifica l’art. 18 inserendo il comma 3.3
“3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”;
Il comma 3 dell’articolo 18 impone alle amministrazioni gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative. Il nuovo comma 3.3. richiama la valutazione congiunta dei rischi da parte delle amministrazioni competenti e dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati……
Fonte: Portale consulenti