Norme in materia di salute e sicurezza ai tirocini formativi: Interpello 4/2018

Interpello n.4/2018 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Al fine di evidenziare nuovamente le corrette regole di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione agli studenti che partecipano all’alternanza scuola-lavoro, si riportano gli esiti della risposta della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ad un quesito riguardante l’applicazione della normativa per l’impiego degli studenti presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datore di lavoro. La Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.
La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello riportando l’attenzione su due tipologie di proposte formative realizzate: da un lato progetti dedicati (quale il “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” curato dall’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento) e dall’altro l’alternanza scuola – lavoro prevista dalla Legge 107/15.
E si domanda se nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso.
Secondo la Commissione interpelli
La Commissione Interpelli ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nell’articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.
Il DIM n.195/2017
Il DIM n.195/2017 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” all’art.5 detta una particolare regolamentazione della “Salute e sicurezza” nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro.
Testo Unico di Sicurezza
Le disposizioni del Testo Unico richiamate dalla Commissione rimandano alla definizione del «lavoratore» (articolo 2 , comma 1) che ricomprende anche: “…. il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione…”
Inoltre, l’articolo 4, comma 1, del TUS fa rientrare i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento nel “computo dei lavoratori”.
E sempre con riferimento all’individuazione corretta del lavoratore, la Commissione cita un quesito presentato al Ministero nel 2012, dove si chiariva che «dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”. Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta».
Il D.Lgs. 77/2005
Un ulteriore riferimento alla questione risalta poi nel decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che però riguarda l’alternanza scuola lavoro ( – “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”) il cui articolo 1 comma 2 in particolare, prevede che: “I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.[…]”.

La Commissione ritiene che , per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.

Fonte: Portale consulenti