Infortuni sul lavoro: no alla responsabilità automatica del committente

Nel caso di infortunio del lavoratore sul posto lavoro, non va applicata automaticamente la responsabilità del committente, essendo necessario verificare l’esistenza del nesso causale tra la condotta di quest’ultimo e l’evento dannoso.

E’ quanto chiarito dalla Cassazione Civile, Sez. lavoro, nella sentenza 11 dicembre 2017, n. 29582.

Nella vicenda in oggetto, un lavoratore, vittima di un infortunio sul posto di lavoro, aveva avanzato domanda risarcitoria al fine di ottenere ristoro per quanto patito, anche nei confronti della società committente di un appalto di lavori di manutenzione ordinaria. Il Giudice di prime cure prima e la Corte territoriale dopo, avevano escluso la responsabilità, contrattuale ed extra contrattuale della società convenuta.

In particolare, il giudice di secondo grado aveva rilevato che, dall’istruttoria svolta, non era stata provata la responsabilità della società in relazione all’infortunio occorso al lavoratore, ritenendo che la ditta convenuta non poteva essere a conoscenza del fatto che il lavoratore si sarebbe dedicato ad attività diverse da quelle pattuite con l’appaltatore e pertanto, non avrebbe potuto impedirle. Per tali motivi, la violazione della normativa antinfortunistica non era imputabile alla committente. Avverso tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha rilevato che, in tema di sicurezza sul posto di lavoro, la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro ex art. 2087 cod. civ. si estende al committente solo se questo si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire.

Orbene, essendo previsti dalla normativa di settore, precisi obblighi anche a carico del committente di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, il dovere di sicurezza nell’esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, per cui in caso di infortunio, sussiste anche la responsabilità di quest’ultimo. Tuttavia, detto principio, non va applicato automaticamente, non essendo configurabile una responsabilità del committente in re ipsa, né essendo possibile richiedere a quest’ultimo, un controllo assiduo sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.

Pertanto, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere dal verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta del committente nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori ovvero per lo svolgimento del servizio. In particolare, occorre seguire alcuni parametri di valutazione, ovvero si dovrà verificare: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera; l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto o del contratto di prestazione d’opera; nonchè, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.

Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva rilevato che non vi fosse una prova rassicurante, anche solo in via presuntiva, del fatto che il lavoro nell’esecuzione del quale era occorso l’infortunio, fosse riferibile ad una richiesta aggiuntiva o comunque riferibile alla società committente, né era neppure risultata dimostrata alcuna modifica dell’appalto concordato.

Dunque, la Suprema Corte, precisando che, in sede di legittimità, non è consentito procedere ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie, e che le censure mosse dal ricorrente non riguardavano all’iter logico-argomentativo alla base della decisione impugnata, consistendo, altresì, nella sola prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze fattuali già verificate e decise dalla Corte territoriale in senso opposto a quanto richiesto dal ricorrente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e quindi rigettato.

Fonte: Altalex.com